Ultima modifica: 23 Novembre 2018

22/11/2018 in diretta al Senato alle ore 09:49 – INTERROGAZIONI SULLA CARENZA DI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Il video della seduta

ssemblea – XVIII Legislatura

Giovedì 22 novembre 2018

alle ore 9,30

62a Seduta Pubblica

IInterrogazioni (testi allegati)

IIInterrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento (testi allegati) (alle ore 15)

omisiss

INTERROGAZIONI SULLA CARENZA DI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

(3-00114) (24 luglio 2018)

MALLEGNI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Premesso che:

alla data del 1° settembre 2018, circa un terzo delle istituzioni scolastiche (2.400) sarà sprovvisto del direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA) e tale numero, con i prossimi pensionamenti, è destinato a crescere;

dal 2000, tale funzione è svolta dagli assistenti amministrativi incaricati DSGA che, sopperendo alla mancanza di DSGA titolari, garantiscono il regolare funzionamento delle scuole loro affidate;

per coloro i quali hanno maturato questa condizione sarebbe opportuno prevedere l’indizione di una procedura selettiva distinta da quella del concorso ordinario, sulla tipologia del corso-concorso già utilizzato nella progressione verticale del 2010, ricordando che tale procedura, prevista con cadenza biennale, dopo la prima applicazione, non è stata più espletata;

in tal modo potranno essere valorizzati il servizio da DSGA già svolto, i titoli culturali e l’eventuale idoneità conseguita nella precedente procedura del 2010, la titolarità di prima o seconda posizione economica, la formazione per il profilo da DSGA effettuata nei periodi di servizio svolti nel medesimo profilo, così come richiesto dall’amministrazione, l’anzianità di servizio, eccetera, con l’attribuzione di punteggi congrui per ciascuna fattispecie seguendo criteri oggettivi. La graduatoria così formata, oltre che per le immissioni nei ruoli, potrà essere utilizzata come graduatoria permanente da cui attingere per le eventuali sostituzioni;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4139 del 7 settembre 2015, ha precisato che alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011) deve ritenersi che il concorso pubblico costituisca la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza ( art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97) e che pertanto i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio dell’ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso;

giova evidenziare che ogni eventuale riserva sulla legittimità di una procedura come quella rappresentata, riferita alle sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, vengono rese nulle se si considera che la situazione attuale è stata determinata dalla deroga, operata dall’amministrazione, alle previsioni di legge (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, che così dispone: “Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”) con la finalità, per peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, di non bloccare il regolare funzionamento degli enti;

pertanto, poiché tali azioni sono state funzionali alla realizzazione del buon andamento dell’amministrazione scolastica, legittimamente ricorre “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al predetto principio che deve essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”;

a far data dal 1° gennaio 2013 (a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013), i DSGA hanno subito gravi penalizzazioni economiche derivate dalla mancata attribuzione di emolumenti legati alle funzioni superiori e, per interpretazione unilaterale del Ministero dell’economia e delle finanze, e dalla decurtazione in busta paga di consistente parte degli emolumenti stipendiali, riferiti al profilo del ruolo di appartenenza;

la promozione degli amministrativi a DSGA sarebbe utile per non disperdere i posti per la mancanza di candidati, e soprattutto sarebbe un’operazione a costo zero per l’amministrazione;

è necessario, altresì, tenere presente l’effetto che avrebbe, sotto il profilo umano e professionale, l’esclusione di chi, per tanti anni, ha supportato le esigenze peculiari e straordinarie dell’amministrazione, dando la propria disponibilità alla sostituzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare le opportune iniziative al fine di pervenire alla regolarizzazione della posizione di tutti i dipendenti facenti le funzioni di DSGA, che dal 2001 hanno contribuito al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in tutto territorio nazionale.

(3-00326) (25 ottobre 2018)

MISIANI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Premesso che:

la situazione nelle scuole lombarde relativa alla mancata copertura dei posti di DSGA (direttori dei servizi generali e amministrativi) è ormai drammatica: 485 scuole senza titolare nella regione, 79 scuole su 141 in provincia di Bergamo;

le scuole prive di DSGA non possono pagare fornitori né supplenti, né ricevere finanziamenti;

la legge non permette altra soluzione che l’assunzione di nuovi DSGA tramite concorso. Non c’è un concorso da almeno 15 anni e tutte le graduatorie sono da tempo esaurite;

la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto il concorso per DSGA, che deve ancora essere bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

il fatto che in poche altre province ci siano ancora esuberi (una decina di posti in tutta Italia) non giustifica questo ritardo;

per questa figura non sono previste supplenze e non ci sono graduatorie a questo scopo, non sono neppure previste reggenze. È possibile assegnare la reggenza a DSGA titolari di altra scuola soltanto per le scuole sottodimensionate, cioè prive di dirigente scolastico e di DSGA;

questa sorta di “gabbia” normativa non permette altra soluzione che l’utilizzo annuale di assistenti amministrativi disponibili a coprire la funzione di DSGA. Ma ormai tutti gli assistenti disponibili non bastano a coprire i posti vacanti. Questa soluzione, peraltro, appare una forzatura poiché il contratto aveva previsto l’accesso selettivo (corso con esami) alla cosiddetta seconda posizione economica per chi era disponibile alle semplici sostituzioni in caso di assenza temporanea del DSGA;

non sono possibili nomine d’ufficio, ordini di servizio o assunzioni di supplenti da parte del dirigente scolastico nei confronti di assistenti amministrativi non disponibili a svolgere tale funzione superiore;

dopo le operazioni di utilizzo di assistenti amministrativi disponibili a coprire la funzione di DSGA e dopo svariati interpelli da parte degli uffici scolastici territoriali effettuati anche per assistenti fuori regione, a fine settembre 2018 erano ancora 38 le scuole prive di persone facenti funzione di DSGA, di cui 10 in provincia di Bergamo (ad oggi scese a 8);

è urgente che il Ministro in indirizzo intervenga e autorizzi in via straordinaria la copertura delle scuole, anche tramite la reggenza da parte di DSGA titolari di altra scuola (se disponibili), assegnando risorse specifiche per retribuire la reggenza;

è necessario che gli uffici scolastici territoriali siano autorizzati ad attivare un supporto alle scuole che si trovano nella condizione di non poter effettuare alcuna forma di pagamento di fornitori e supplenti, assicurazioni, piani di diritto allo studio, progetti, perché serve la firma congiunta di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi;

servono indicazioni operative e soluzioni per garantire le azioni amministrative e contabili indispensabili,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in via d’urgenza per far fronte alla carenza di DSGA nelle scuole lombarde e bergamasche.

(3-00408) (21 novembre 2018) (Già 4-00360) (12 luglio 2018)

DE PETRIS – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Premesso che il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze; organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico; attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale;

considerato che il DSGA in ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali, pertanto attua la gestione del programma annuale e del conto consuntivo; emette e firma i mandati di pagamento e reversali d’incasso; effettua la verifica dei conti correnti intestati all’istituto; predispone e sottoscrive la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto previsto dal programma annuale; definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del consiglio d’istituto in materia di bilancio; predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; cura l’istruttoria delle attività contrattuali; determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il dirigente scolastico; gestisce la manutenzione ordinaria dell’istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati;

rilevato inoltre che:

si tratta di tanti compiti impegnativi, complessi e delicati e ad oggi le migliaia di posti vacanti e disponibili sono stati ricoperti in parte da incarichi di reggenze, ma soprattutto sono stati assegnati ad assistenti amministrativi facenti funzioni di DSGA;

con l’approvazione della legge di bilancio per il 2018, legge n. 205 del 2017, è stato previsto un bando per il concorso ordinario per la qualifica che non tiene però adeguatamente conto di una procedura riservata per tutti gli assistenti amministrativi che hanno svolto questa onerosa funzione per molti anni;

ritenuto che a tutt’oggi non è stato pubblicato il bando di concorso e l’anno scolastico 2018/2019 sarà caratterizzato da un incremento di posti vacanti di direttori dei servizi generali e amministrativi, con gravi disfunzionalità e difficoltà per la sicurezza di tutte le istituzioni scolastiche,

si chiede di sapere

quando il Ministro in indirizzo intenda emanare il bando di concorso per DSGA e quali misure voglia intraprendere per scongiurare il rischio, ormai concreto, dei posti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2018/2019;

se non ritenga inoltre opportuno avviare una procedura riservata per la stabilizzazione degli assistenti amministrativi facenti funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi.

ommiss

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