Alla Commissione VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
Alla Commissione VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI
c.a. dell’ onorevole prof. Russo Giovanni
Recentemente, in data 17 settembre u.s. in occasione della manifestazione tenutasi presso la sede del MIUR le nostre delegazioni sono state ricevute dai Dirigenti MIUR e, al Senato, dal Presidente della Commissione Cultura Sen. Pittoni il quale ci ha mostrato attenzione ed interesse per la problematica da noi rappresentata e ha dato assicurazione di un’ulteriore analisi e verifica presso il suo ufficio legislativo.
Per quanto sopra esposto, nel confidare in un Suo intervento, per la presa in carico della problematica anche presso la corrispondente Commissione della Camera dei Deputati, cogliamo l’occasione per porgere deferenti saluti.
Alla Commissione VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI
c.a. dell’ onorevole prof. Russo Giovanni
Gentile Onorevole,
è già nota alla stampa e all’opinione pubblica la situazione in ordine alla vacanza, circa 2400 Istituzioni Scolastiche, del Direttore S.G.A. figura unica e apicale come il Dirigente Scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della Scuola. Tale numero è cresciuto negli anni ed è destinato a crescere ulteriormente con i prossimi pensionamenti.
Dal 2000 ad oggi, tale funzione è stata affidata e svolta, in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura unica nelle scuole che ne siano sprovviste, dagli Assistenti Amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle affidate a DSGA di ruolo.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d’accesso, per i candidati esterni, della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d’accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d’accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni.
Il concorso ordinario prevede l’utilizzo del 100% dei posti vacanti escludendo ogni progressione verticale all’interno del comparto. Soluzione penalizzante per chi, anche per più di un decennio, ha investito in formazione, ha acquisito competenze in un’esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta a richiesta dell’Amministrazione, per la mancanza di DSGA titolari. Certo, riteniamo importante e positivo il riconoscimento e l’equiparazione del servizio svolto quale significativo titolo d’accesso al concorso ma, nello specifico, ci aspetteremmo una procedura di selezione riservata interna che è ancora normativamente prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato centrale e periferica.
I DSGAffnazionale rivendicano:
L’indizione di una procedura selettiva distinta da quella del concorso per il 50% dei posti vacanti e disponibili.
Infatti, la combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, ha abolito la disciplina contrattuale delle progressioni verticali (applicata molto malamente dalle amministrazioni, tanto da approdare alla Consulta, le cui sentenze posero limiti molto forti all’utilizzo dell’istituto): detta disciplina contrattuale consentiva, sostanzialmente, interpretata in armonia con la Costituzione, di riservare non oltre il 50% delle assunzioni programmate ai dipendenti di ciascun ente, per permettere le progressioni di carriera. La riforma Brunetta, a seguito dell’abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo (ma in amministrazioni certamente diverse da quella scolastica), impose di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.
Allo stato però il decreto Madia apre nuovi spazi alla progressione verticale, non mediante riserva di posti in concorsi pubblici, ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.
Si potrebbe quindi procedere con un corso concorso simile a quello già utilizzato nella progressione verticale del 2010, al netto della risoluzione delle incongruenze e criticità verificatesi. Tale procedura peraltro avrebbe dovuto avere una cadenza biennale ma, dopo la prima applicazione, non è stata più utilizzata.
Rimarrebbe da risolvere la questione, posto dalla medesima riforma, che ne vincola l’ammissione al possesso del titolo di studio utile all’accesso. Questo vincolo viene posto quale difficoltà insormontabile. A ben vedere però tali riserve verrebbero rese nulle se si considera che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell’amministrazione. Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle“, queste motivazioni renderebbe possibile la deroga al possesso del titolo e l’indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dall’Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. … omissis… che cosi dispone: “Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”) ed è stata utilizzata per “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” cioè per non bloccare il regolare funzionamento delle Scuole, in questo modo puntualmente realizzata. In altre parole chi, anche per quasi un ventennio, è stato utilizzato a svolgere le funzioni di DSGA, in assenza del possesso del titolo di studio, essendo ritenuto idoneo alla sostituzione, è altrettanto idoneo per la partecipazione al concorso riservato e/o mobilita verticale. D’altra parte tale idoneità è anche stata attestata da quanto disposto nella legge finanziaria 2018.
In chiusura si evidenzia il fatto che bisognerebbe tenere ben presente l’effetto che avrebbe, sotto il profilo umano, la messa in disparte di chi, per tanti anni, ha supportato le esigenze, peculiari e straordinarie dell’amministrazione, dando la propria disponibilità alla sostituzione dimostrando un alto senso del dovere.
I DSGAffnazionale, hanno intrapreso sinora diverse iniziative. Gli incontri già effettuati , quelli richiesti con esponenti politici dell’attuale, come del precedente Governo, e quelli avuti con funzionari del MIUR non hanno ancora portato a risultati concreti.
Recentemente, in data 17 settembre u.s. in occasione della manifestazione tenutasi presso la sede del MIUR le nostre delegazioni sono state ricevute dai Dirigenti MIUR e, al Senato, dal Presidente della Commissione Cultura Sen. Pittoni il quale ci ha mostrato attenzione ed interesse per la problematica da noi rappresentata e ha dato assicurazione di un’ulteriore analisi e verifica presso il suo ufficio legislativo.
Per quanto sopra esposto, nel confidare in un Suo intervento, per la presa in carico della problematica anche presso la corrispondente Commissione della Camera dei Deputati, cogliamo l’occasione per porgere deferenti saluti.
Si allega proposta di emendamento
Il Coordinamento Nazionale dsgaffnazionale@gmail.com
Diego Milan, Mauro Serri, Susy Albano, Maria Emanuele, Ilaria Comparato, Paola Danti, Simonetta Petrarchi
Allegati: