Ultima modifica: 3 Dicembre 2019

Consiglio di Stato si esprime sui facenti funzione privi di titolo di studio per partecipare al concorso DSGA

quindi se ne deduce che i 3 anni di servizio devono essere posseduti alla scadenza della presentazione della domanda e non alla data di pubblicazione del bando e cosa importante I 3 anni di servizio nel profilo superiore danno diritto alla progressione di carriera in deroga al titolo di studio

Articolo pubblicato nel sito www.ildirittoamministrativo.it

Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. del 13 novembre 2019, n. 7809. 

 E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che il requisito dell’anzianità di tre anni di servizio, necessario per la partecipazione degli assistenti, privi del titolo di studio, al concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando.
 Premesso che, in linea generale, i requisiti per l’accesso al concorso in esame devono seguire il principio del merito, nel bilanciamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione, nel caso di specie la norma ha inteso affiancare all’ordinario possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento, un requisito rilevante in termini di esperienza maturata in capo a soggetti eventualmente privi del titolo di studio; con ciò estendendo il campo di partecipazione, sulla scorta di un elemento attestante la garanzia del possesso della necessaria professionalità, acquisita in termini di esperienza.
Rispetto alla regola generale in tema di concorsi, secondo cui i requisiti previsti per la partecipazione ad un concorso pubblico devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando (cfr. art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2019, n. 3854), la diversa previsione di specie non trova conforto nei principi di cui al diritto vivente in materia, dando luogo ad illogicità e disparità di trattamento potenzialmente contrastanti con i principi costituzionali.
Ancora di recente la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato come tali norme, in base alle quali appunto i requisiti per l’ammissione agli impieghi pubblici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, costituisca un principio generale; in base a tale principio la fissazione di una data anteriore per il possesso dei requisiti occorre che trovi fondamento in una norma di legge, dalla quale possa desumersi una particolare esigenza di pubblico interesse, ragionevolmente prevalente su quello espresso dalla citata disposizione sull’ammissione ai concorsi, pertanto tale deroga non può essere posta in un atto regolamentare (Cons. St., sez. III, 20 maggio 2019, n. 3201)
Tale regola deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati; infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione; mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento; pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
Nel caso di specie dall’art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e dai relativi atti preparatori non emerge alcuna ragionevole né particolare esigenza di pubblico interesse, nei termini appena indicati, per derogare al principio generale sopra richiamato.
Non solo, la stessa limitazione dà luogo ad una immediata ed evidente disparità di trattamento, sia in relazione agli altri possessori del requisito in esame, sia in specie rispetto ai possessori dell’alternativo requisito ordinario del titolo di studio, il quale, a fini di partecipazione e contrariamente al requisito in esame, può essere stato acquisito anche dopo la data dell’1 gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge 205 del 2017) ed entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Orbene, nessuna di tali differenti discipline e trattamenti trova il proprio ragionevole fondamento in alcune specifica esigenza di interesse pubblico, nei termini sopra evidenziati dal diritto vivente.
 P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il requisito di partecipazione al concorso debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale quale sopra sollevata.

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