Ultima modifica: 17 Maggio 2020

Cessazioni dal servizio 01/09/2019 Chiarimento di Francesco Marcato alla Nota DGCASIS del 09/01/2019 Disponibilità Funzioni “Comunicazione Servizi INPS”

Intervento su fb by  Francesco Marcato del  · 22 aprile alle ore 14:52

 

Si iniziava a parlare di pensioni da trasferire alle scuole e c’era confusione sui contributi… quali …..a chi si versavano ….chi riguardavano… !!

scrissi questo contributo che vorrei condividere con tutti voi …

Tra le poliedriche attività che svolge un DSGA stanno assumendo sempre maggiore consistenza gli aspetti di carattere pensionistico.
Ciò spaventa alcuni, anche perchè con la graduale scomparsa degli ex Provveditorati le pratiche afferenti le sistemazioni contributive, i riscatti, il calcolo delle anzianità ai fini pensione, sono oramai parte del lavoro che quotidianamente svolgiamo.
Termini come Passweb, Uniemens, Utili ex se, Lista PosPa , RA01ecc stanno entrando in maniera preponderante nel nostro lessico comune.

Traendo spunto da una circolare dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano che tratta di un adempimento cui le scuole si apprestano ad evadere per i pensionandi, vorrei confrontarmi in merito ai “” contributi pensionistici “” facendo una scansione degli ultimi 30 anni di normativa pensionistica e questo soprattutto per i neofiti alla materia e per chi si approccia per le prime volte a simili tematiche anche cercando di capire la terminologia che le suddette circolari utilizzano.

Per questo mi scuso per la banalità di alcune affermazioni, (sicuramente note ai “veterani”) ma che son nuove per altri più giovani o che si apprestano ad entrare nel mondo della scuola.

Chiariamo innanzi tutto che vi è una differenza tra “contributi ” e “ritenute “: i primi li versa il dipendente mentre le ritenute le applica alla fonte il datore di lavoro.
Quindi diciamo che, per esempio, la pensione di ognuno è alimentata dalla “Ritenuta ” del 24,20% (che versa lo Stato) e dal “contributo” del 8,80% (a carico dipendente).

fatta questa precisazione chiariamo, altresì, che esistono diversi tipi di contributi: Per la pensione, per la Buonuscita/ex, per la disoccupazione, ecc.

Il personale supplente (docente e ATA ) ha versato i contributi pensione : Sino al 31/12/1987 all’INPS (con alcune eccezioni di cui dirò dopo) e dal 1/1/88 al “Tesoro” (Inpdap).

QUINDI DAL 1988 I CONTRIBUTI PENSIONE SONO STATI VERSATI , DA TUTTI I SUPPLENTI A QUALSIASI TITOLO, INCARICATI – S.A.- S.T. – S.T.A.D. ecc,…… ALL’INPDAP.
(ecco perchè chi ha chiesto a riscatto all’INPS/Inpdap periodi post 1988 si è visto rigettare l’istanza con la motivazione che tali periodi sono già “Utili Ex se”..)

Prima di tale data (1/1/88) alcune categorie di supplenti (Annuali intero anno o incaricati e docenti di religione) già versavano all’Inpdap per la pensione (codice Sidi RA01).
Mentre gli altri versavano, come detto sopra, all’INPS (codice Sidi RB01).

DOPO IL 1988 all’INPS non si versava più nulla, ( tranne un contributo per disoccupazione dell’1,61% che non c’entra niente con la pensione !). Attenzione a non confondere il fatto che dal 2012 bisogna comunicare all’INPS i contributi (anche per il personale di ruolo) versati sui COMPENSI ACCESSORI CON UNIEMENS…. (sino al 31/12/2019 perché dal 1/1/2020 anche questo adempimento scompare … RESTA PER LE SCUOLE CHE ANVORA NON HANNO ADEMPIUTO!😞 ).

Per il periodo temporale che va dal 1/1/88 al 31/12/2000 i contributi pensione potevano essere, per i supplenti, di due tipi : RA01 / RA02.

La DIFFERENZA tra i due è che :
RA01 versa ANCHE per la Buonuscita (OP) …
RA02 Solo per la Pensione e NO per buonuscita.

Erano “RA01” i supplenti Annuali o incaricati e docenti di religione cioè supplenti che lavoravano tutto l’anno, dal 1/9 al 31/8 successivo.

Chi aveva una supplenza DOPO L’ INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO era RA02 …cioè non versava i contributi OP (Opera di Previdenza) per la Buonuscita.
Questi erano i Supplenti Brevi e , appunto , chi veniva assunto in corso d’anno (cioè dopo 1/9) ancorché terminasse il 30/6 o il 31/08.

Tutto ciò sino a che il regime assistenziale non è passato da : Buonuscita a TFR.

Con l’avvento del TFR, 1/1/2001 (per personale di ruolo , mentre dal 30/5/2000 per i supplenti) anche questa differenza tra RA01 e 02 scompare (semplicemente perché non c’è più la buonuscita) ma tutti i neo assunti (supplenti e ruolo) versano per il TFR ( trattamento di fine rapporto) e tutti versano gli stessi contributi ( incluso il 2,50% per O.P. , con una doverosa precisazione : per i supplenti non è un contributo, (il TFR per legge è interamente a carico dello Stato) ma secondo il DPCM istitutivo del TFR si chiama :”Abbattimento dell’importo lordo dello base stipendiale…..” e ciò al fine di non avere differenze retributive tra chi, a parità di qualifica, è in regime di buonuscita e chi in regime di TFR.

Quindi potremmo affermare che RA02 scompare con l’avvento del regime del TFR (1/1/2001 per ruolo mentre dal 30/5/2000 supplenti ), anche se sarebbe corretto dire …più che “scompare” … che non ha più senso “differenziare” perché sia supplenti che ruolo, assunti dopo tale data, versano gli stessi contributi (con la precisazione che facevo sopra). Pertanto diventa improbabile che un servizio, ancorchè temporaneo, abbia codifica RA02 se prestato dopo il 1 gennaio 2001.

Spero di essere stato chiaro ed anche se in tono semiserio ho cercato di affrontare una questione non sempre di facile approccio per tutti.

Adesso rileggete la circolare dell’ufficio Scolastico di Milano e vedete se è un po’ più comprensibile !!!!!

BUON LAVORO

http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/…/m_pi.AOOUSPMI.R…




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