Ultima modifica: 16 Dicembre 2019

Precisazioni al “Comitato” dei candidati del concorso e futuri Direttori S.G.A. delle istituzioni scolastiche

La “situazione assolutamente surreale per chiunque abbia un minimo di familiarità col diritto” non è in carico ai lavoratori della scuola, i cosiddetti facenti funzione, ma va attribuita solamente alla P.A. che per un ventennio ha agito sistematicamente contra legem.

In cortese risposta al seguente articolo pubblicato da “l’indygesto”

Concorso Dsga, la rabbia dei candidati: le istituzioni ci snobbano

 

Precisazioni al “Comitato” dei candidati del concorso e futuri Direttori S.G.A. delle istituzioni scolastiche.

La “situazione assolutamente surreale per chiunque abbia un minimo di familiarità col diritto” non è in carico ai lavoratori della scuola, i cosiddetti facenti funzione, ma va attribuita solamente alla P.A. che per un ventennio ha agito sistematicamente contra legem.

Lo Stato in deroga al titolo di studio, per vent’anni si è avvalsa degli assistenti amministrativi facenti funzioni per assicurare il regolare funzionamento delle scuola violando sistematicamente la normativa vigente (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. … omissis… che cosi dispone: “Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti)

 

La PA per assicurarsi il funzionamento delle scuole OBBLIGA l’assistente amministrativo, in quanto titolare di seconda posizione economica (concorso interno), se nella sua scuola di titolarità il posto risulta vacante, ad accettare l’incarico di utilizzazione come DSGA e se non accetta, con decreto dell’USR di competenza leva per sempre i benefici giuridici ed economici della seconda posizione.

Vedi Art. 14 CCNI UTILIZZAZIONI E ASS. PROVVISORIE a.s. 19-20 triennio vigenza 19-22

 

Aggiungiamo che da quando è stata approvata la Legge di Bilancio 2013, dal 01/01/2013 il MEF toglie letteralmente i soldi dallo stipendio dell’assistente amministrativo che percepisce uno stipendio superiore di quello base del DSGA.

Quindi, applicando il diritto, per la stessa funzione un’assistente in fascia “0” percepisce un’indennità di funzione superiore del suo collega con una maggiore anzianità di servizio, arrivando all’assurdo che ai più anziani che svolgono l’incarico da DSGA, viene decurtato in parte lo stipendio.

Spacciare per poca affluenza un’assenza del 77% dei candidati al concorso, non credo sia una corretta interpretazione dei fatti, direi che sia una forzatura della realtà, nelle sedi in cui si sono tenute le prove preselettive c’erano più controllori che candidati.

C’è più di un vizio normativo nel bando di concorso, che nessuno finora si è soffermato a rilevare, ci sono state 3 date diverse per le prove della preselettiva 11-12-13 giugno 2019 e chi ha avuto 2 giorni in più per prepararsi ha avuto un bel vantaggio. E’ come se in una gara podistica solo 1/3 degli atleti avesse iniziato a correre dalla linea di partenza e i 2/3 dei partecipanti alla gara fosse partito chi a 1 Km e chi a 2 Km più avanti. Logicamente i facenti funzione hanno tutti sostenuto la prova (dalla partenza) l’11/06/2019.

 

Molti facenti funzione nel lontano 2010 avevo superato la preselettiva del concorso riservato per il profilo di DSGA, ma a differenza dell’ordinario 2018, non era stata prevista alcuna percentuale di idonei, nonostante che negli anni a seguire aumentassero i posti disponibili in organico di diritto di Direttori SGA. Se fosse stata data la possibilità di rendere idonei tutti i candidati di questa procedure, ad oggi sempre 2004 posti risulterebbero vacanti.

 

Il Comitato sostiene che per Legge, gli unici ad aver diritto a essere assunti come direttori sono solamente i candidati in possesso di Laurea per l’accesso al profilo di DSGA.

Nel Comparto Scuola chi ne disciplina l’applicazione è il CCNL (vedasi Tabella B del CCNL 2006/09) e per quanto riguarda il titolo di studio, nello stesso CCNL, è espressamente previsto che ci sia la possibilità di progressione di carriera per tutti i lavoratori, puntando alla professionalità e non limitando la progressione esclusivamente al titolo di studio di accesso al profilo.

 

Art 48 MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

 

  1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
  2. A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
  3. a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
  4. b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

Come nel CCNL, anche per l’ordinario il legislatore ha previsto la deroga al titolo di accesso al concorso, con Legge di Bilancio 2018.

Anche in questo caso il bando di concorso ha delle ombre, infatti prevede che i requisiti per gli anni di servizio i 3 su 8, dovevano essere in possesso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contravvenendo ai principi legislativi, nei quali è normato che i requisiti devono essere in possesso alla scadenza della presentazione della domanda del candidato, il Consiglio di Stato ha sollevato addirittura la questione di incostituzionalità della norma.

Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. del 13 novembre 2019, n. 7809. 

*Rispetto alla regola generale in tema di concorsi, secondo cui i requisiti previsti per la partecipazione ad un concorso pubblico devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando (cfr. art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2019, n. 3854),la diversa previsione di specie non trova conforto nei principi di cui al diritto vivente in materia, dando luogo ad illogicità e disparità di trattamento potenzialmente contrastanti con i principi costituzionali

*Tale regola deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati; infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione; mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento; pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.

[……….dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale quale sopra sollevata……]

 

Un’altra questione che getta luci e ombre sul concorso è relativo alla riserva del 30%, si applica non all’inizio della procedura ma alla fine di tutte le prove, praticamente non serve a nulla.

Risulta pertanto disatteso l’Art. 10 del CCNL

Art. 10 MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

  1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.

 

Si parla di seconda possibilità per chi ha partecipato al concorso ordinario e potrà partecipare al concorso riservato, sollevando addirittura una base di incostituzionalità della procedura, partiamo dal presupposto che non è mai stato indetto un riservato se non nel  2010.

Pertanto un altro errore della PA è stato quello di non indire ogni biennio una procedura di mobilità professionale e comunque nel 2018 andava indetto il riservato prima o almeno parallelamente al concorso ordinario a cui sono stati destinati il 100% dei posti,

“la Corte Costituzionale si è espressa per l’illegittimità delle disposizioni di leggi statali e regionali che prevedano una riserva di posto integrale a favore degli interni”.

La locuzione “riserva posti integrale” riguarda una fattispecie che non ha mai, neppure lontanamente, riguardato il Miur ma, bensì, altri ministeri (vedasi MEF). Quindi non è esatto affermare, come si afferma, che è anticostituzionale la procedura concorsuale  riservata ma lo è, anticostituzionale, una procedura concorsuale i cui i posti siano totalmente riservati a personale interno. Fattispecie ahimè assente nella realtà fattuale della quale si discute. Questo nonostante disposizioni di legge e norme contrattuali di comparto, mai abrogate e/o disapplicate, prevedano l’esatta ripartizione dei posti da assegnare a: concorso per esami e titoli ordinario, per esami e titoli di progressione interna e per soli titoli per gli idonei dell’una e dell’altra modalità di reclutamento, gioco forza che i facenti funzione sono stati costretti a partecipare all’ordinario.

 

Il criterio per la meritocrazia con il quale si è scelto il candidato migliore è attraverso la prova preselettiva ed è in virtù di questo valore che si autoreferenza il Comitato.

In forza del Diritto è stata applicata correttamente la norma, peccato che a determinarne l’aurea del più bravo ci vuole anche una gran dose di fortuna, infatti è una selezione con innumerevoli controsensi, il primo fra tutti è che non fa neanche parte del punteggio finale:

  1. In alcune Regioni si è rimasti fuori con votazioni pari ad 89/100, 83/100 ecc.. ed in altre si è potuti accedere con 72/100 alle successive 2 prove scritte del bando.
  2. Il risultato inconfutabile è il seguente, il candidato che ha ottenuto 89/100 non può partecipare alle prove, mentre può concludere il percorso concorsuale e risulta più MERITEVOLE chi ha un punteggio pari a 72/100 (meritocrazia = aver svolto la preselettiva nella Provincia giusta).
  3. 4000 test da memorizzare in 20,21 o 22 giorni e 100 minuti per rispondere a 100 quesiti, hanno più valore di 20 anni di esperienza formativa e lavorativa, anni di lavoro con atti, note, documenti redatti secondo norma, esaminati e approvati da molteplici organi di controllo, un esempio su tutti, i Revisori dei Conti e fino a prova contraria, gli unici candidati che hanno dimostrato la capacità di saper svolgere e ricoprire il ruolo di Direttore.

 

Per quanto riguarda l’incompatibilità finanziaria sollevata dal MEF è superata, mancava la relazione di presentazione all’emendamento e prontamente inoltrata nelle sedi competenti

Il Comitato scrive che i concorsisti sono degli avvocati, commercialisti e seri professionisti, quindi persone realizzati sotto il profilo sociale, economico e lavorativo, allora qual è il motivo per il quale vogliono ricoprire il posto da DSGA visto che dichiarano apertamente che non è per accaparrarsi il POSTO FISSO, non credo possa essere l’incentivo retributivo pari a 1.500 euro al mese.

Giusto per precisare il direttore dei servizi generali e amministrativi, come spesso viene riportato dai mezzi di informazione non è un Dirigente, ma un semplice funzionario e non ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica che è in capo al Dirigente Scolastico.

Si chiede al Comitato:

  1. il numero dei componenti e come sono stati scelti,
  2. nome, cognome dei membri e punteggio della prova preselettiva, avere a disposizione il curriculum vitae sarebbe prova di trasparenza e renderebbe molto più autorevole la vostra associazione,
  3. il Comitato, per nome e per conto di chi rappresenta le sue istanze e se possibile a sostegno delle stesse, mettesse i riferimenti normativi in modo da approfondirne il contraddittorio.

Diego MILAN

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