Ultima modifica: 29 Giugno 2022

Profilo D, DSGA laurea si e laurea no – per il concorso SI per la sostituzione=sfruttamento NO!

L’art. 48 del CCNL, conferma quanto previsto nel D.L. n. 80/2022, che disciplina i passaggi tra le diverse aree anche in deroga al possesso del titolo di studio

Per i sordi

 

Nell’efficientissimi USR Piemonte e ATP di Torino hanno già iniziato a reclutare i DSGA per il prossimo a.s. 2022/23, nulla è cambiato rispetto ai precedenti a.s., si va sempre a bussare alla porta degli A.A. o DSGAff, ed in primis a chi è titolare della seconda posizione economica.

Ma se proprio in questi giorni il MI sta predisponendo il bando per il RISERVATO, per risolvere una volta per tutte secondo le loro irreali convinzioni, il problema dei facenti funzione ai quali è richiesto per partecipare al concorso, oltre alla LAUREA SPECIFICA, ALMENO 3 DI SERVIZIO COME DSGA, è assurdo che il candidato debba possedere più requisiti per il concorso interno che per la partecipazione all’ordinario.

SI DEVONO MANTENERE GLI STESSI REQUISITI ANCHE PER LA SOSTITUZIONE DEI DSGA NEI POSTI LIBERI E VACANTI PER L’INTERO A.S. 2022/23.

Perché non è richiesta la laurea come requisito fondamentale per la sostituzione dei Direttori e non il solito filotto di requisiti VOLUTAMENTE ESCLUDENDO IL REQUISITO DEL TITOLO CHE DA ACCESSO AL PROFILO dell’area D, è questo che ha creato e continuerà creare lo sfruttamento dei facenti funzione, sono più di vent’anni che continua questo schifo!

Un’Amministrazione seria avrebbe prima rimediato ai suoi errori e poi avrebbe corretto le regole del gioco. VERGOGNA, VERGOGNA E ANCORA VERGOGNA!

Cordiali saluti

Diego MILAN

Art. 10
Sostituzione del D.S.G.A.

La copertura dei posti, del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rimasti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico a conclusione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, avverrà con il seguente ordine delle operazioni:
I. copertura da parte degli Assistenti Amministrativi in servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile in possesso della 2^ posizione economica;
II. in mancanza di Assistenti Amministrativi, in possesso della 2^ posizione economica, si procede alla copertura del posto, con le procedure previste dall’art.47 del CCNL previa apposita domanda al dirigente scolastico della scuola di titolarità.

…………………… QUINDI CARO MI, LA LAUREA E’ UN REQUISITO DI ACCESSO OPPURE NO?

TUTTI COLORO CHE HANNO RICOPERTO E RICOPRERANNO IL RUOLO DI DSGA SONO SOLO DA SFRUTTARE O DOVRANNO AVERE LA POSSIBILITA’ DI PASSARE A TEMPO INDETERMINATO?

LA PROBAILE E CONSUETA RISPOSTA VENTENNALE DEL MI: PER NON SBAGLIARE CONTINUO A SFRUTTARLI E A SOTTOPAGARLI!

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