Ultima modifica: 21 Maggio 2021

Prossima emanazione concorso riservato DSGA, fuori da ogni logica

Ci vogliono più requisiti per accedere al riservato che all’ordinario!!!!

Una breve riflessioni sulle contraddizioni normative riferite alla prossima emanazione del Concorso riservato per il profilo di DSGA:

Concorso ordinario 2018

Possono partecipare al concorso:

  1. coloro che, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici, sono in possesso della laurea specifica, come previsto dalla tabella B allegata al CCNL 2018.
  2. gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 605), abbiano maturato nei precedenti otto anni almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, anche in mancanza del requisito culturale della laurea specifica prescritto dal CCNL 2007/2009.

Concorso riservato 2021

Possono partecipare al concorso:

  1. Assistenti amministrativi con tre anni di servizio in qualità di DSGA facente funzione, in possesso del diploma di laurea specifico

Ci vogliono più requisiti per accedere al riservato che all’ordinario!!!!

Ma cosa prevede la normativa vigente per la mobilità professionale del comparto scuola:

 

CCNL

art. 48 – mobilità professionale del personale ata

  1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
  2. A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
  3. a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
  4. b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

 

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza  71/2021

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

 – Redattore  CORAGGIO BUSCEMA

Udienza Pubblica del  Decisione del  23/03/2021 23/03/2021

Deposito del  Pubblicazione in G. U. 19/04/2021

Norme impugnate: Art. 1, c. 44° e 45°, della legge 24/12/2012, n. 228.

Massime:

Atti decisi: ord. 28/202

 

[…..Infine, sotto il profilo della progressione di carriera, l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e il combinato disposto dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di  straordinaria  necessità  ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale  scolastico  e  degli  enti  di ricerca e di abilitazione dei docenti) – convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente  modificato  dall’art.  1,  comma  972,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)  –  e dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», hanno previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l’accesso al profilo di DSGA da parte dell’assistente amministrativo che abbia maturato  una  pregressa  esperienza  triennale  nell’esercizio  delle  corrispondenti  mansioni,  consentendo  di prescindere  una  tantum  dal  requisito  culturale  della  laurea,  ordinariamente  richiesta  (sentenza  n.  275  del 2020),   e   prevedendo   delle   procedure   selettive   riservate,   nonché,   per   l’attribuzione   dei   posti,   la valorizzazione dell’attività concretamente svolta. ….]

 

Ogni riferimento non è puramente casuale.

E’ veramente penoso non riconoscere il lavoro svolto con merito e in aiuto all’amministrazione per un ventennio.

Cordiali saluti

Diego Milan

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